Aprire una nuova finestra o allargarne una esistente in un condominio, si può?

Per quanto riguarda la chiusura l’apertura o l’allargamento delle finestre (che siano regolari secondo il regolamento edilizio del Comune) bisogna verificare se il regolamento di condominio (di natura contrattuale) vieta espressamente di intraprendere opere esterne che modifichino l’architettura e l’estetica del fabbricato; nel qual caso, non si può procedere, a meno di ottenere l’autorizzazione da tutti gli altri condomini.

Negli altri casi si reputano, in linea di principio, legittimi gli interventi sul muro comune, come l’apertura di una finestra o di vedute, l’ingrandimento o lo spostamento di vedute preesistenti, la trasformazione di finestre in balconi, ecc…

Equo Canone
Legittimo uso delle parti comuni

Tali opere, infatti, non incidono sulla destinazione del muro, bene comune ai sensi dell’art. 1117 c. c., e sono l’espressione del legittimo uso delle parti comuni ai sensi dell’art. 1102 c.c che non richiede alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea di condominio.

E’ ovvio che nell’esercizio di tale uso, vanno rispettati i limiti contenuti nella norma citata, consistenti nel non pregiudicare la stabilità e il decoro architettonico dell’edificio, nel non menomare o diminuire sensibilmente la fruizione di aria o di luce per i proprietari dei piani inferiori, nel non impedire l’esercizio concorrente di analoghi diritti degli altri condomini, nel non alterare la destinazione a cui il bene è preposto e nel rispettare i divieti di cui all’art. 1120 c.c. (pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato, pregiudizio al decoro architettonico o rendere alcune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino).

“Come è opinione diffusa in dottrina e nella stessa giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’articolo 1102 c.c., gli interventi sul muro comune, come l’apertura di una finestra o di vedute, l’ingrandimento o lo spostamento di vedute preesistenti, la trasformazione di finestre in balconi, sono legittimi dato che tali opere, non incidono sulla destinazione del muro, bene comune ai sensi dell’articolo 1117 c.c., e sono l’espressione del legittimo uso delle parti comuni. Tuttavia, nell’esercizio di tale uso, vanno rispettati i limiti contenuti nella norma appena indicata consistenti nel non pregiudicare la stabilità e il decoro architettonico dell’edificio, nel non menomare o diminuire sensibilmente la fruizione di aria o di luce per i proprietari dei piani inferiori, nel non impedire l’esercizio concorrente di analoghi diritti degli altri condomini, nel non alterare la destinazione a cui il bene è preposto e nel rispettare i divieti di cui all’articolo 1120 c.c.”

Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 3 gennaio 2014, n. 53.

Conclusione

Dunque condizioni che legittimano un intervento come quello di cui qui si discute (e che si ripete è lecito) sono: la garanzia della stabilità dell’edificio che deve comunque essere assicurata; rispetto del decoro architettonico della struttura; divieto di menomare o diminuire la fruizione di aria o di luce o di impedire l’esercizio dei diritti analoghi agli altri condomini; non alterare la destinazione a cui il bene è preposto; rispetto dei divieti di cui all’art. 1120 c.c.

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