A proposito dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e multiproprietà
La normativa di riferimento è contenuta nel Codice del Consumo (D.Lgs. 06/09/2005, n. 206) che nel Titolo IV contiene la disciplina riguardante i contratti di multiproprietà, i contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, i contratti di rivendita e di scambio.
In particolare preme evidenziare l’art. 69 che così definisce i contratti:
Ai fini del presente capo, si intende per:
- a) “contratto di multiproprietà“: un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un periodo di occupazione;
- b) “contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine“: un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
- c) “contratto di rivendita“: un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell’acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;
- d) “contratto di scambio“: un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l’accesso all’alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell’accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprietà;
- e) “operatore“: il “professionista”, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);
- f) “consumatore“: la persona fisica, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
- g) “contratto accessorio“: un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista servizi connessi a un contratto di multiproprietà o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall’operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l’operatore;
- h) “supporto durevole“: qualsiasi strumento che permetta al consumatore o all’operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
- i) “codice di condotta“: un accordo o un insieme di regole che definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori d’attività specifici;
- l) “responsabile del codice“: qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell’elaborazione e della revisione di un codice di condotta o del controllo dell’osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.
Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprietà o di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.”
Il “contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine” prevede che il Consumatore non acquisti un diritto reale sul bene quanto, piuttosto, un diritto personale di godimento di una molteplicità di servizi connessi all’utilizzo temporaneo dell’alloggio turistico.
L’art. 76 del Codice del Consumo contiene le “Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine: “Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento è effettuato secondo scadenze periodiche. È vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di pagamento periodico concordato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli adeguamenti riferiti ai sistemi di indicizzazione previsti dalla legge. L’operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni, naturali e consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilità. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 73, a partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore può porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all’operatore entro quattordici giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.”
Se il contratto, come accade spesso nel settore, prevede un vincolo contrattuale senza la possibilità per il Consumatore di un recesso unilaterale periodico e l’obbligo di pagamento dell’intero corrispettivo pattuito in una unica soluzione, restando periodico soltanto il versamento della quota annuale di affiliazione al Club, tale previsione non è rispettosa delle norme imperative contenute nel Codice del Consumo.
In linea teorica sarebbe sostenibile l’esistenza di un tertium genus, distinto sia dal contratto di multiproprietà che da quello relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine.
Vale a dire che è sempre possibile per gli operatori creare dei contratti atipici destinati a regolamentare i casi che non possono essere ricompresi tra quelli individuati dall’art. 69 del Codice del Consumo.
Questa soluzione potrebbe permettere di regolamentare il diritto personale di godimento dell’alloggio turistico con la previsione del pagamento del corrispettivo in maniera non frazionata.
Per esempio la Camera di Commercio di Bergamo ha elaborato un contratto atipico denominato “contratto di multivacanza” ritenendolo non disciplinato da alcuna normativa nazionale o comunitaria. Secondo lo schema proposto dalla Camera di Commercio di Bergamo una società che è titolare (o ha nella sua disponibilità il/i resort) e gestisce la multivacanza stipula un contratto con il fruitore.
Il fruitore della multivacanza acquista non una quota dei beni oggetto della multivacanza (si tratterebbe, in tal caso, di una multiproprietà), ma un diritto alla multivacanza (sia esso rappresentato da un certificato di associazione al soggetto proprietario e/o gestore oppure dall’iscrizione ad un club che gestisca la multivacanza e che sia legato al soggetto promotore o comunque al circuito organizzato dal soggetto promotore oppure – come qui – costituito con lo stesso contratto). La conclusione di un contratto di multivacanza origina rapporti di natura obbligatoria.
Dalla natura giuridica del soggetto che propone e gestisce la multivacanza (ad esempio una società o un’associazione disciplinate dal relativo statuto) dipende la posizione giuridica del fruitore.
Il fruitore infatti può venire inserito nell’organismo sociale, quale socio o associato, ma può anche rimanere estraneo, legandosi al soggetto gestore della multivacanza con un contratto che gli attribuisce il diritto di godimento del bene o dei beni oggetto della multivacanza (come nel caso de quo).
In alcuni casi il soggetto che offre e gestisce la multivacanza rilascia propri certificati che attribuiscono il diritto alla multivacanza; in altri casi, i certificati di associazione sono rilasciati da società o ente fiduciari che a loro volta li hanno rimessi al soggetto che propone e gestisce la multivacanza.
La debolezza (e la pericolosità) di questa soluzione è, però, molto evidente.
Non stupirebbe un’eventuale decisione della magistratura che ritenesse questo contratto atipico stipulato in elusione delle norme del Codice del Consumo e, come tale, non meritevole di tutela secondo i principi dell’ordinamento.
Tanto più oggi che la tutela dei diritti del consumatore acquista ogni giorno maggiore forza proprio a seguito del consolidarsi di un certo tipo di giurisprudenza.
Inoltre il giudizio circa la sua legittimità sarebbe rimesso ex post al Giudice incaricato di decidere su eventuali azioni promosse dai consumatori e, in caso, di censura ci sarebbe la quasi certezza di venire puniti con le pesanti sanzioni contenute nel Codice del Consumo.
Ad oggi non è dato di conoscere l’effettivo utilizzo del contratto predisposto dalla Camera di Commercio di Bergamo, degli eventuali problemi che possa avere suscitato e, soprattutto delle soluzioni adottate per risolvere detti problemi.
Infine una considerazione relativamente alla previsione di risoluzione per inadempimento contenuta spesso in tali tipologie contrattuali allorquando il consumatore non provveda al pagamento della quota annuale di affiliazione al Club.
Trattasi di un’obbligazione accessoria rispetto a quella principale avente ad oggetto la fruizione pluriennale dell’alloggio turistico il cui corrispettivo è stato già pagato per intero al momento della conclusione del contratto.
In ogni caso (si tratti di multiproprietà, di contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine o contratti atipici di multivacanza) si tratta di una previsione pattizia destinata ad essere dichiarata illegittima in caso di contestazione in sede giudiziale.
Lo stesso codice del Consumo prevede l’esatto contrario: le obbligazioni accessorie sono destinate a seguire la risoluzione dell’obbligazione principale e non viceversa.
L’art. 77 recita: “L’esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprietà o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 125-ter e 125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall’operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l’operatore, il contratto di credito è risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprietà, dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio.”