Conferenza dello Studio Legale Foschini Pagani del 4 dicembre 2019
La legge 392/1978 disciplina i contratti di locazione diversa dall’uso abitativo.
Rientrano in questa tipologia di contratti immobiliari dedicati quelli nei confronti di attività economiche e sociali anche se esercitati per periodi stagionali.
- attività industriali, commerciali, artigianali (le attività, cioè, dirette alla produzione o allo scambio di beni o di servizi di cui all’articolo 2082 del c.c.);
- attività di interesse turistico;
- attività di lavoro autonomo;
- attività alberghiere e teatrali;
- attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche; attività relative a sedi di partiti e sindacati e attività svolte dallo Stato o da un ente pubblico territoriale in qualità di conduttori;
- attività relative a immobili complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici.
Si applica la disciplina della locazione commerciale anche alle pertinenze (garage, cantine, magazzini), solo se collegate funzionalmente all’attività commerciale.