Come bisogna agire dopo che un lavoratore ha contratto il Coronavirus? Quando potrà tornare in ufficio?
Posta l’equiparazione tra causa virulenta e causa violenta, in base alla quale il lavoratore che contragga il covid accederà alle tutele specificamente previste per gli infortuni professionali, di recente il Ministero della salute ha emanato la circolare n. 15127 del 12 aprile 2021, con la quale si chiariscono diversi aspetti legati al tema del ritorno in azienda del lavoratore positivo al Covid-19, distinguendo principalmente i seguenti casi:
A. lavoratori positivi con sintomi gravi (e conseguente ricovero)
Premesso che i casi più gravi possono lasciare lunghi strascichi, specie per quanto riguarda il recupero della compromessa capacità polmonare, la circolare chiarisce che che “il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia”.
B. lavoratori positivi sintomatici non gravi
I lavoratori con sintomi lievi o comunque non richiedenti il ricovero “possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)”.
C. lavoratori positivi asintomatici
I lavoratori, positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo, “possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).”
Per i lavoratori, che continuassero a risultare positivi al test molecolare senza avere sintomi da almeno 7 giorni, potranno terminare l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.
Invece, “ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante”.
Nel caso del contatto stretto con un positivo il lavoratore informerà il proprio medico curante “che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020). La riammissione in servizio avviene dopo una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, accompagnato da un test molecolare o antigenico con riscontro negativo”.
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