Art 1182 cc
L’art. 1182 c.c. individua delle regole suppletive che operano nel caso in cui il luogo di adempimento della prestazione non venga determinato convenzionalmente dalle parti o non sia altresì desumibile dagli usi, dalla natura della prestazione o da altre circostanze.
In questi casi, ove l’obbligazione consista nella consegna di una cosa certa e determinata, essa deve essere eseguita nel luogo in cui si trovava quando l’obbligazione è sorta.
Se si tratta invece di obbligazioni aventi per oggetto una somma di denaro, secondo quanto stabilito dall’art.1182, l’adempimento è previsto presso il domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Quando l’obbligazione è eseguibile al domicilio del creditore si parla di obbligazione portable.
Qualora tale domicilio risulti essere diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione (anche a seguito di cessione del credito) e questo rende più gravoso l’adempimento, è ammessa la possibilità, per il debitore, di eseguire il pagamento al proprio domicilio previa dichiarazione al creditore.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, l’art.1182 farebbe riferimento ai soli debiti di valuta aventi ad oggetto la consegna di denaro sin dal momento in cui sorgono, si escludono i debiti di valore che contengono prestazioni diverse, convertite poi in obbligazioni pecuniarie (ad esempio il risarcimento da illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.).
In tutti gli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
Secondo quanto stabilito dagli art. 1183 c.c. e ss. l’esecuzione della prestazione deve avvenire su richiesta del creditore che può chiederla in ogni momento fino all’estinzione del diritto per prescrizione. Se per la natura della prestazione o per gli usi si rende necessaria la fissazione di un termine, in mancanza di accordo delle parti, procederà il giudice.
Qualora il termine venga stabilito dalle parti si presume a favore del debitore e il creditore non potrà richiedere l’esecuzione della prestazione prima della scadenza del termine suddetto, al contrario, il debitore può adempiere anticipatamente. Se il debitore paga anticipatamente per errore, si applicheranno i principi dell’arricchimento senza causa.
Il debitore decade dal beneficio del termine in caso di insolvenza, se diminuisce per fatto proprio le garanzie che aveva dato o se non ha dato quelle promesse. Al riguardo si è sviluppato un orientamento interpretativo che ricomprende in quest’ultima ipotesi anche il caso di oggettivo pericolo per il creditore di conseguire la prestazione.
Le parti possono poi fissare il termine a favore di entrambe, in questo caso però nessuna di esse ha la possibilità di richiedere un’esecuzione anticipata della prestazione.
Ancora, le parti possono fissare il termine a favore del creditore, che può chiedere l’esecuzione della prestazione prima del termine.
Studio Legale Foschini Pagani