FORO FACOLTATIVO PER LE CAUSE RELATIVE AI DIRITTI DI OBBLIGAZIONE

L’art.20 c.p.c. prevede, per le cause relative ai diritti di obbligazione, la possibilità di scelta, ad opera dell’attore, di due fori facoltativi e speciali che si aggiungono al foro generale previsto dagli artt. 18 e 19 c.p.c. Il carattere facoltativo dei due fori si desume dall’uso dell’avverbio “anche”, il quale fa sì che la previsione contenuta all’interno dell’art.20 si traduca in un criterio alternativo alla residenza o sede del convenuto. I due fori oltre a concorrere con quello generale, concorrono poi tra loro e si tratta nello specifico:
– del giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione,
– del giudice del luogo in cui quest’ultima deve eseguirsi.

Art. 20 c.p.c. – Foro facoltativo e diritti di obbligazione

Per luogo in cui è sorta l’obbligazione s’intende il luogo in cui è stato concluso il contratto, ovvero, per le obbligazioni da fatto illecito, il luogo in cui il danno si è prodotto. Se il danno si verifica in più luoghi, si fa riferimento al luogo di prima incidenza causale dell’azione nella sfera giuridica dell’attore. L’alternativa è rappresentata dal luogo in cui l’obbligazione deve eseguirsi, che generalmente è stabilito concordemente dalle parti, qualora il luogo dell’adempimento non fosse determinato né desumibile dalla natura della prestazione o da altre circostanze, occorre far riferimento a quanto stabilito dall’art. 1182,commi 2, 3 e 4 c.c.

Chi agisce in giudizio ha dunque la possibilità di optare per uno dei fori ex art.20, la scelta avviene senza interferenze da parte del convenuto, esso è infatti tenuto a rispettare la preferenza espressa (ma non necessariamente motivata) da chi ha intrapreso l’iniziativa giudiziaria.

Ambito di applicazione dell’art.20 c.p.c.

L’ambito di applicazione dell’art.20 si estende a tutte le obbligazioni qualunque ne sia la fonte, vi rientrano quindi le obbligazioni contrattuali, quelle extracontrattuali da fatto illecito, quelle legali ed infine tutte quelle prodotte da altri fatti idonei. Vi sono tuttavia dei casi in cui l’ambito di operatività dell’art.20 si restringe, si tratta di materie per cui il legislatore ha determinato il foro esclusivo, nello specifico, quindi, casi di fori speciali in cui vi è un solo giudice territorialmente competente individuati all’interno degli artt. 22 ss. del c.p.c. Essi sono:

  • il giudice del luogo in cui è posto l’immobile o l’azienda, secondo quanto indicato all’art.21 comma 1, c.p.c. per le azioni reali immobiliari,
  • quello del luogo in cui è avvenuto il fatto denunciato per le azioni possessorie e per la denuncia di nuova opera e di danno temuto (art.21 comma 2),
  • il giudice del luogo dell’aperta successione per le cause ereditarie (art.22),
  • il giudice del luogo in cui ha sede la società per le cause tra soci (art.23),
  • il giudice del luogo in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi, per le cause tra condomini ovvero tra condomini e condominio (art.23),
  • quello del luogo di esercizio della tutela o dell’amministrazione, per cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali (art.24),
  • il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, per le cause in cui è parte un’amministrazione dello Stato (art.25),
  • il giudice del luogo in cui le cose si trovano per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili (art.26),
  • il giudice in cui risiede il debitore per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi (art.26) e per l’espropriazione di crediti (art.26 bis),
  • il giudice del luogo ove risiede il terzo debitore quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni ex art. 413 comma 5 (art.26 bis),
  • il giudice del luogo ove l’obbligo deve essere adempiuto nei casi di esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare (art.26),
  • il giudice del luogo dell’esecuzione per le cause di opposizione all’esecuzione forzata di cui agli artt. 615 e 619, salvo quanto previsto dall’art.480 comma 3 (art.27),
  • il giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi (art.27).
  • Le cause in cui sono parti i magistrati sono di competenza del giudice che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d’appello determinato ai sensi dell’art.11 c.p.c. Se il magistrato convenuto è venuto ad esercitare le proprie funzioni nel distretto summenzionato è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di Corte d’appello, individuato con riferimento alla nuova destinazione.

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L’ambito applicativo dell’art.20 si restringe inoltre nel caso di azioni relative a rapporti intercorrenti tra professionisti e consumatori, rileva al riguardo l’art.33, comma 2, lett.u) del D. lgs. 6/9/2005, n.206, il quale stabilisce che le azioni suddette vanno proposte dinanzi al giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore, più comunemente “foro del consumatore”, che s’intende speciale, esclusivo e derogabile per trattativa individuale. Il giudice competente, in questi casi, viene quindi individuato sulla base di un criterio soggettivo al fine di tutelare la parte debole del rapporto. Relativamente poi alle cause di lavoro, queste vanno proposte dinanzi al giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto (art. 413 c.p.c.). In materia previdenziale ed assistenziale, l’individuazione del giudice territorialmente competente avviene secondo regole specifiche contenute all’interno dell’art. 444 c.p.c. Infine, anche il d.l. 24 gennaio 2012 n.1 ha determinato un foro esclusivo per una serie di materie quali proprietà industriale, concorrenza sleale, diritto d’autore, antitrust e rapporti societari, istituendo il tribunale delle imprese presso i capoluoghi di regione (esclusa la Valle d’Aosta) e presso i tribunali di Brescia e Catania.

Studio Legale Foschini Pagani

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