La nullità dell’atto di precetto alla luce del recente orientamento della Corte di Cassazione
Quali sono le cautele da seguire nel recupero di un credito quando si notifica un atto di precetto?
Il c.d. procedimento monitorio
Quando un privato o una società devono recuperare un credito, al ricorrere di determinate condizioni, il Codice di procedura civile prevede la possibilità di attivare un rito più celere rispetto a quello ordinario: il c.d. procedimento monitorio o procedimento d’ingiunzione.
In particolare, quando un soggetto sia titolare di un credito certo (quando risulta chiaramente nel suo contenuto e nei suoi limiti dagli elementi indicati nel titolo esecutivo – cioè da quel documento che consente di esercitare l’azione esecutiva: ad esempio, una sentenza o una cambiale – o comunque non è controverso nella sua esistenza), liquido (determinato nel suo ammontare) ed esigibile (non sottoposto a termine o condizione) e disponga di una prova scritta (es. una fattura, un contratto o un riconoscimento di debito), può chiedere al giudice l’emissione di un provvedimento – c.d. decreto ingiuntivo – per ottenere il pagamento delle sue spettanze.
Dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo, il creditore dovrà notificarlo al debitore.
Se entro quaranta giorni dalla notifica il debitore non proporrà opposizione, il creditore potrà procedere all’esecuzione forzata.
L’esecuzione forzata è preceduta dalla notifica dell’atto di precetto, con cui il creditore intima di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l’avvertimento che, in mancanza di adempimento, si procederà ad esecuzione forzata.
L’ordinanza n. 2093/2022 della Corte di Cassazione sull’atto di precetto
Rispettare pedissequamente le prescrizioni di legge sul contenuto dell’atto di precetto, risulta fondamentale al fine di evitare opposizioni del debitore.
Nel caso trattato dalla Suprema Corte, il creditore non ha indicato nell’atto di precetto né il provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio né l’apposizione della formula esecutiva.
Gli Ermellini hanno precisato che, mentre la mancata indicazione della data di notifica del decreto ingiuntivo non comporta nullità del precetto se lo scopo (la conoscenza dell’atto) viene diversamente raggiunto, la mancata indicazione dell’apposizione della formula esecutiva non può in alcun modo essere sanata grazie al raggiungimento dello scopo.
Questo perché, secondo i Giudici, l’esecutorietà del titolo e la spedizione in forma esecutiva rivestono una duplice garanzia per l’ingiunto: l’una, del giudice, che, dichiarando l’esecutorietà, attesta di aver verificato la regolarità della notificazione e il legale decorso dei termini per l’opposizione; l’altra, del cancelliere, che autorizza il richiedente legittimato all’utilizzo del documento contenente il titolo a fini coattivi, ovvero ad avvalersi, per quello, dell’organo esecutivo.