Collocamento paritetico e mantenimento diretto: tutelare l’interesse dei figli minori
Collocamento paritetico: approfondiamo la materia della previsione di una suddivisione paritetica della frequentazione dei genitori separati con i figli minori comunemente detta shared custody (o joint custody), si tratta di una misura che sta prendendo sempre più piede in Italia e che appare decisamente più indicata nell’interesse dei figli minori laddove praticabile.
Sul punto appare opportuno citare un’importante recente pronuncia del Tribunale di Catanzaro: il decreto del 28/02/2019.
Il predetto provvedimento veniva emesso all’esito di un procedimento in cui, nonostante i genitori fossero concordi sull’affidamento condiviso e l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
Le posizioni delle parti sull’affidamento condiviso del figlio
La madre chiedeva al Tribunale il collocamento presso di sé del figlio minore (di anni sei), con esercizio del diritto di visita in favore del padre, senza pernottamento, due giorni alla settimana e, con modalità alternata, nei fine settimana e in occasione delle festività; il tutto con riserva di concordare il collocamento del minore nei periodi estivi.
La ricorrente invocava altresì l’assegnazione a sé medesima dell’immobile – di proprietà del compagno – adibito a casa familiare, oltre alla corresponsione, da parte del padre del bambino, di un assegno per il mantenimento del figlio dell’importo di euro 350 mensili (con compartecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie e scolastiche).
Il padre, di contro, chiedeva al Tribunale di disporre il collocamento alternato o paritario del minore, con mantenimento diretto a carico di ciascun genitore, per il tempo di permanenza del figlio presso il medesimo e, conseguentemente, di rigettare tanto la domanda di assegnazione dell’immobile adibito a casa familiare, quanto quella di attribuzione dell’assegno di mantenimento.
Affidamento congiunto e diritto dei minori
Con questa interessante pronuncia, il Tribunale di Catanzaro, ha ritenuto di condividere l’opzione per l’affidamento condiviso, richiamando in tal senso una rassegna di carte dei diritti (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con l. n. 176/1991; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e ora richiamata espressamente dall’art. 6 TUE), testi di cosiddetta soft law (cfr. la Risoluzione del Consiglio d’Europa n. 2079/2015; nonché i protocolli e le linee guida dei Tribunali di Perugia, Salerno e Brindisi), disegni di legge, massime giurisprudenziali (segnatamente, della Corte europea dei diritti dell’uomo) e studi scientifici (per lo più di area anglosassone), tutti concordi, a parere del Tribunale, nell’individuare come preferibile – ove concretamente attuabile – il collocamento paritetico del minore (shared o joint custody).
Il Tribunale ha quindi disposto “l’affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore (…) con tempi paritetici di permanenza del minore presso i due genitori secondo il calendario di cui in parte motiva e salvi diversi e migliori accordi tra i coniugi che rispettino i principi espressi in motivazione sulla custodia condivisa (…) che le parti concorrano in misura paritaria alle spese ordinare e straordinarie (queste ultime previamente concordate) al mantenimento del figlio”.
Studi scientifici a supporto del pronunciamento della Corte in favore del collocamento paritetico
La pronuncia è particolarmente interessante soprattutto nella parte in cui il Tribunale nel motivare la propria decisione così stabilisce “Quanto al pernottamento del bambino presso il padre, deve dirsi che gli studi scientifici dimostrano gli effetti positivi di tale abitudine, dal momento che si crea una più approfondita e intima conoscenza e il minore percepisce maggiormente come propria l’abitazione paterna (…) Nel caso di specie, peraltro, il padre ha espressamente manifestato l’interesse ad occuparsi a tempo pieno del figlio, anche in considerazione del suo attuale ridotto impegno lavorativo (è impegnato solo al mattino come dipendente di una ditta privata, giusto contratto prodotto sub doc. 1). Si deve altresì ritenere che il (…) sia dotato di adeguate capacità genitoriali, non essendo stato manifestato alcunché di diverso dalla (…) che ha fondato la sua opposizione al collocamento paritario su motivazioni inconsistenti. Infine, non si sono registrati particolari conflitti della coppia, e risulta che il padre veda attualmente il figlio con regolarità”.
Una siffatta situazione parrebbe, peraltro, ideale al fine di responsabilizzare il ruolo genitoriale nella crescita e nello sviluppo psico-fisico dei figli minori, nonché a consentire ai minori di mantenere e costruire un rapporto paritario con entrambi i genitori.
Sotto il profilo del mantenimento la sopra citata pronuncia del Tribunale di Catanzaro “dalla documentazione acquisita risulta infatti che il (…) guadagna circa 800 Euro netti mensili (…) Ne consegue che non deve disporsi alcun assegno di mantenimento indiretto a carico del padre, il quale provvederà al mantenimento ordinario del figlio in via diretta. Quanto alle spese diverse da quelle quotidiane, esse saranno ripartite nella misura del 50% e quelle straordinarie, intendendosi per tali quelle non prevedibili o particolarmente onerose (quali a titolo esemplificativo per cure mediche extra SSN, dentistiche, oculistiche, tasse universitarie o rette di scuole private/paritarie, gite scolastiche, vacanze del figlio) verranno preventivamente concordate.”
Tra le varie pronunce dei Tribunali di merito conformi alla decisione dei Giudici di Catanzaro vale la pena richiamare i seguenti provvedimenti: Tribunale di Firenze n. 2945/2018 pubblicata in data 02/11/2018; ordinanza 21/05/2015 del Tribunale di Ravenna.
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