Cattivo Pagatore: come e quando. Cerchiamo di rispondere a questo tipo di domanda che spesso ricorre su questo argomento.
Ho pagato in ritardo due rate di un finanziamento e la Banca mi ha segnalato nei Sistemi di informazioni creditizie come cattivo pagatore. Qualche mese fa ho chiesto dei finanziamenti ma la Banca mi ha risposto che non poteva accogliere la mia richiesta. Mi spiegate cosa significa? Ci sono altri modi per chiedere finanziamenti?
Patrizia, Pianoro (BO)
Bisogna prima chiarire chi e quando si diventa cattivo pagatore. Per le Banche e gli istituti finanziari il cattivo pagatore è colui che è inadempiente agli obblighi contrattuali – o in altri termini – colui che non paga o paga in ritardo. Questa situazione legittima gli istituti di credito (le Banche) a segnalare il soggetto – cattivo pagatore – a specifici “sistemi informativi sulla posizione creditizia dei clienti che ricorrono al credito”, per intenderci delle black list in cui sono inseriti i soggetti la cui affidabilità finanziaria non è garantita.
In Italia questi sistemi fanno capo, da un lato alla Banca d’Italia che dispone di una propria centrale dei rischi (CR), dall’altro ai Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC, CRIF, EXPERIAN, CTC, CERVED, ex centrali rischi private). La segnalazione a queste liste come cattivi pagatori comporta, di fatto, per il debitore segnalato l’esclusione dal mercato del credito e, dunque, il cattivo pagatore non può chiedere (ovvero ha notevoli difficoltà!), per un determinato periodo, prestiti, finanziamenti, mutui e non può disporre di una carta di credito o di un libretto degli assegni.
Il funzionamento dei Sistemi di Informazioni Creditizie è disciplinato dal “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23).
Procedura di segnalazione di un Cattivo Pagatore
All’interno del codice deontologico è disciplinata la procedura che l’istituto di credito deve seguire, nel caso di prima segnalazione, e i tempi di permanenza nei registri. La segnalazione ai Sistemi di Informazioni Creditizie avviene, come già detto, quando il ritardo nel pagamento della rata si prolunga per più di due mesi consecutivi (o per due rate pagate in ritardo). La Banca è tenuta, quindici giorni prima della trasmissione dei dati ai registri, ad avvisare il Cliente e a dargli l’ultima possibilità di regolarizzare la posizione debitoria prima che la segnalazione diventi effettiva. Dopo il primo avvertimento fatto al Cliente, se si è nuovamente in ritardo con i pagamenti, la Banca può chiedere la segnalazione nei registri senza alcun tipo di avviso. La normativa di cui sopra stabilisce anche i tempi massimi di conservazione dei dati nei database dei Sistemi di Informazioni Creditizie: Richieste di credito. Una volta trasmesse ai Sistemi di Informazioni Creditizie sono visibili per sei mesi (un mese in caso di rifiuto o rinuncia al finanziamento).
Morosità di due rate (o mesi) poi sanate. L’informazione è conservata per dodici mesi dalla data di regolarizzazione.
Morosità superiori a due rate (o mesi) poi sanate. Sono visibili per ventiquattro mesi dalla data di regolarizzazione.
Morosità mai sanate. Restano visibili per trentasei mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento.
Informazioni positive (che indicano, cioè, il pieno rispetto del piano di rimborso del finanziamento). Rimangono visibili per trentasei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla scadenza del contratto o dal primo aggiornamento del mese successivo a tali date.
Allo scadere dei tempi massimi di conservazione dei dati negativi, i Sistemi di Informazioni Creditizie devono procedere alla cancellazione automatica del dato. Ciascun cittadino ha il diritto di accedere gratuitamente ai propri dati personali contenuti nei loro database (Art. 7 l. 196/2003, ex 675/1996) secondo le modalità indicate nei rispettivi siti internet. Nel caso in cui avvenga indebitamente una segnalazione per pagamenti già effettuati, non dovuti o, non è rispettata la procedura prima descritta, si può agire in giudizio ed ottenere il risarcimento del danno configurandosi una responsabilità anche in capo all’ente. Esistono comunque delle forme di finanziamento per il “cattivi pagatore” (lo stesso vale per protestati e pignorati) tramite cessione del quinto o delega di pagamento. Questa possibilità è rivolta a dipendenti assunti a tempo indeterminato o pensionati.