Il luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie e la conseguente determinazione del Giudice competente a decidere delle cause aventi ad oggetto dette obbligazioni rappresenta da sempre un terreno fertile per dibattiti giurisprudenziali ed interpretazioni più o meno restrittive delle norme che le disciplinano.
Come è intervenuta la Corta di Cassazione
Con la pronuncia a Sezioni Unite del 13 Settembre 2016 n. 17989, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia, dirimendo un contrasto interpretativo formatosi nella giurisprudenza di merito e di legittimità, sancendo il seguente principio di diritto in materia di c.d. “obbligazioni illiquide” e del luogo di adempimento delle medesime: “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’art. 1182 c.c., comma 3, sono – agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell’art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell’art. 20 c.p.c., ultima parte – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l’art. 38 c.p.c., u.c.”.
Il contrasto giurisprudenziale che la Corte è stata chiamata a dirimere è insorto in merito al luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie e, nello specifico, all’interpretazione da darsi all’art 1182 c.p.c. comma 3, il quale sancisce che “L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza […]”.
La questione sottoposta all’esame della Corte trae origine da un contenzioso avente ad oggetto la richiesta di pagamento di una somma di denaro quale corrispettivo di un servizio fornito dalla società attrice in primo grado nei confronti della convenuta, in forza di un contratto stipulato tra le parti.
Basandosi sul presupposto che, in materia di obbligazioni pecuniarie, il luogo dell’adempimento è quello in cui il creditore ha il proprio domicilio, l’attrice citava in giudizio la convenuta innanzi al Foro del circondario presso il quale aveva la propria sede, identificato quale forum destinatae solutionis.
Parte convenuta, con il proprio atto di costituzione, eccepiva l’incompetenza del Giudice adìto, indicando come competente il Giudice del luogo in cui la convenuta aveva la propria sede, corrispondente anche al Giudice del luogo in cui era sorta l’obbligazione, corrispondente altresì al Foro del pagamento della somma di danaro oggetto di causa.
Ebbene, se i primi due criteri sono da ritenersi pacifici, sul terzo – ovvero il luogo di adempimento dell’obbligazione mediante pagamento di una somma di danaro – il Giudice adìto accoglie l’eccezione sollevata dalla convenuta, riconoscendosi incompetente ed osservando che le obbligazioni pecuniarie si identificano esclusivamente in quelle sorte come tali ab origine, ovvero quelle obbligazioni che sin dalla loro costituzione hanno ad oggetto la corresponsione di una determinata somma di danaro.
Nel caso di specie, osserva il Giudice di prime cure, il contratto stipulato tra le parti in causa non indicava in modo esplicito, determinato o determinabile a séguito di un semplice calcolo aritmetico, il corrispettivo spettante all’attrice, con la conseguenza che il luogo di adempimento dell’obbligazione, rilevante ai fini della determinazione del giudice competente ai sensi dell’art. 20 c.p.c., ultima parte, doveva essere identificato ex art. 1182 c.c. comma 4, e che pertanto “…l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza”.
L’attrice soccombente proponeva ricorso per regolamento di competenza che veniva sottoposto all’esame della Sesta Sezione della Corte la quale, rilevata la presenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto, sottoponeva la questione all’attenzione delle Sezioni Unite formulando il seguente quesito: “Se sia applicabile l’art. 1182 c.c. comma 3 qualora nel contratto non risulti predeterminato l’importo del corrispettivo di una prestazione, ma tale importo venga autodeterminato dall’attore nell’atto con cui fa valere la propria pretesa creditoria”.
Chiedi un parere legale
Secondo la Sesta Sezione, il contrasto giurisprudenziale da dirimere attiene al concetto di obbligazione pecuniaria rilevante ai sensi dell’art. 1182 c.c. comma 3 e, in particolare, ad un primo orientamento – in forza del quale se la somma di danaro oggetto dell’obbligazione deve essere ancora determinata o liquidata dal Giudice mediante operazioni diverse dal mero calcolo aritmetico, trova applicazione in criterio di cui all’ultimo comma dell’art. 1182 c.c. secondo cui l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza – ed un secondo, il quale prevede che il forum destinatae solutionis previsto dall’art. 1182 c.c. comma 3 (ovvero il domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza) è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, richiesta dall’attore, non incidendo sull’individuazione della competenza la maggiore o minore complessità dell’indagine volta a determinare l’ammontare effettivo del credito, indagine delegata alla successiva fase di merito.
In sostanza, secondo quest’ultimo orientamento, per determinare la competenza del Giudice è sufficiente che l’attore agisca per il pagamento di una somma dal medesimo indicata, essendo del tutto irrilevante che la prestazione richiesta sia stata o meno convenzionalmente stabilita.
Le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale aderendo all’orientamento tradizionale che individua quale forum destinatae solutionis il domicilio del creditore ogni qual volta l’obbligazione abbia ad oggetto una somma certa, liquida ed esigibile derivante da un titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura.
Specifica altresì la Corte che per “titolo giudiziale che ne abbia stabilito la misura” deve intendersi che la somma dovuta deve comunque risultare indirettamente dal titolo originario il quale deve altresì indicare i criteri in forza dei quali la somma va determinata e deve trattarsi di criteri stringenti “…tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto” (ovvero, liquidità scaturente da semplici operazioni aritmetiche).
In assenza di un credito certo, liquido ed esigibile, determinato o determinabile mediante semplici operazioni matematiche, l’obbligazione pecuniaria è da ritenersi illiquida.
In tal caso, ai fini dell’adempimento del debitore, è necessario un passaggio ulteriore, rappresentato da un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziario, che renda l’obbligazione querable (chiedibile), con conseguente applicazione della previsione di cui all’art. 1182 c.c. ultimo comma che individua nel domicilio del debitore il luogo di adempimento dell’obbligazione e, dunque, il luogo del Giudice competente a decidere.
A detta della Corte, la particolarità rappresentata dalla necessità di un passaggio ulteriore, che renda querable l’obbligazione, non è indifferente rispetto alla disciplina delle obbligazioni pecuniarie.
In particolare, in termini di mora: se tra le obbligazioni pecuniarie portabili venissero fatte rientrare quelle illiquide, il debitore si troverebbe nella condizione di vedersi riconosciuta, oltre alla mora ex re, anche la responsabilità ex art. 1224 c.c. (“danni nelle obbligazioni pecuniarie”); quanto sopra, nonostante l’esecuzione della prestazione a carico del debitore non sia in concreto possibile in quanto l’ammontare della prestazione dovuta è ancora incerto, trattandosi appunto di obbligazioni illiquide.
In caso contrario si violerebbe il principio ex art. 1218 c.c. che esclude la responsabilità del debitore nel caso in cui la prestazione sia impossibile per causa a lui non imputabile.
Come conclude la Corte in merito alle obbligazioni pecuniarie
In conclusione, argomentano le Sezioni Unite, l’interpretazione restrittiva di “obbligazione pecuniaria portabile” è coerente con il principio del favor debaoris, che altrimenti verrebbe frustrato nel caso in cui si facesse coincidere il concetto di liquidità del credito con la mera precisazione da parte dell’attore della somma di denaro dedotta in giudizio: in tal modo la controversia verrebbe radicata innanzi al Foro del creditore non in forza di una liquidità stabilita con criteri oggettivi, bensì lasciata al mero arbitrio del creditore stesso.
Seguendo dette
In tutte le ipotesi in cui la liquidità come sopra definita non sia determinata o determinabile dal titolo, l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del debitore, con conseguente determinazione del Foro competente in applicazione di quanto stabilito dall’art. 20 c.p.c.
Studio Legale Foschini Pagani