Accettazione eredità: i poteri del chiamato all’eredità

PRIMA dell’accettazione il chiamato all’eredità PUÒ (SALVO CHE NON SIA STA.TO NOMINATO UN CURATORE DELL’EREDITA’ GIACENTE):

  • Esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno della materiale apprensione;
  • Compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea;
  • Può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si posso.no conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
accettazione eredità

Accettazione Eredità

ESPRESSA atto pubblico o scrittura privata autenticata.
TACITA con un comportamento che implichi la volontà di accettare Es. esercita il possesso per almeno 3 mesi, vende il bene rivendicare un bene dell’eredità da chi ne abbia il possesso utilizzare un bene ereditato.
PURA E SEMPLICE si verifica una confusione fra il patrimonio del defunto e quello dell’erede.
CON BENEFICIO D’INVENTARIO il patrimonio del defunto e quello dell’erede rimangono distinti e l’erede risponde dei debiti ereditari solo con i beni caduti in successione.

Corte d’Appello di Bologna – Sentenza n. 1614 / 2015

• All’esito dell’opposizione all’esecuzione proposta da YY avverso l’esecuzione presso terzi promossa da XX affermatosi suo creditore per la quota pari a 2/15 del credito portato dalla sentenza n. 18/2004 del Tribunale di Modena, pronunciata tra F(omissis) E(omissis) (che aveva ceduto il credito in questione all’esecutante) e C(omissis) G(omissis) (di cui l’esecutato era erede assieme alla madre e agli altri quattro fratelli) ” il Tribunale di Bologna con sentenza n.20839/2009 accoglieva l’opposizione: riteneva, infatti, fondata l’eccezione dell’esecutato di avere validamente rinunciato all’eredità paterna in quanto nè la sua partecipazione ad alcuni procedimenti giudiziari in cui era stato parte il defunto padre, nè la dichiarazione di successione, né infine la richiesta alla P.A. di autorizzazione al posizionamento di una tenda parasole a protezione di uno degli immobili ereditari rappresentavano atti dispositivi del patrimonio ereditario, implicanti una tacita accettazione dell’eredità , trattandosi unicamente di atti volti alla mera conservazione del patrimonio ereditario ex articolo 460 c.c., tanto più che l’opponente aveva dimostrato di non avere mai azionato alcuno dei crediti spettanti al de cuius, di non essere mai stato neppure nel possesso dei beni ereditari e di non aver mai partecipato alla loro gestione; pertanto la rinuncia all’eredità paterna effettuata da YY in data 13.2.2004 era valida ed efficace; in ogni caso, il titolo esecutivo, vale a dire la sentenza n. 18/2004 del Tribunale di Modena, era stato sospeso nel giudizio di appello promosso dai fratelli e dalla madre dell’opponente nel quale quest’ultimo risultava convenuto.
• Il chiamato all’eredità, quale necessariamente il figlio del defunto ai sensi dell’art. 536 cod. civ., agendo giudizialmente nei confronti del debitore del de cuius per conseguire quanto asseritamente al medesimo dovuto, compie un atto che, nella consapevolezza della delazione dell’eredità , presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, così realizzando il paradigma normativo dell’accettazione tacita dell’eredità di cui all’art. 476 cod. civ. (Cass. n. 16002/2008).
• Infatti, in caso di morte di una delle parti in corso di giudizio, la relativa legitimatio ad causam si trasmette (salvo i casi di cui agli artt. 460 e 486 cod. civ.) non al semplice chiamato all’ eredità bensì (in via esclusiva) all’erede del compendio ereditario, non essendo la semplice delazione (conseguente alla successione) presupposto sufficiente per l’acquisto di tale qualità: pertanto, qualora si verifichi la morte della parte ed il processo venga riassunto da un soggetto che si qualifichi erede del de cuius, in qualità di figlio del medesimo, l’atto di riassunzione, in quanto proveniente da un soggetto che si deve considerare certamente chiamato all’eredità, va considerato come atto di accettazione tacita dell’ eredità (Cass. n. 14081/2005).

Rinuncia Eredità

Con dichiarazione resa davanti ad un Notaio o al cancelliere del Tribunale. Se qualche erede rinuncia intervengono alternativamente:

  1. La SOSTITUZIONE del testatore (che ha già indicato il sostituto dell’erede rinunciante);
  2. La RAPPRESENTAZIONE (al posto dell’erede che rinuncia subentra il suo discendente);
  3. L’ACCRESCIMENTO (la quota o il bene del rinunciante va a favore degli altri eredi che non hanno rinunciato).
    • se si accetta l’eredità NON si può più rinunciare.
    • se si rinuncia si può ancora accettare a condizione che: a) non siano passati 10 anni dall’apertura della successione; b) non abbia accettato qualche altro erede.

Studio Legale Foschini Pagani

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