Come avviene la ripartizione dei debiti tra gli eredi alla morte del defunto, quali debiti non si trasferiscono e come tutelarsi attraverso l’accettazione con beneficio di inventario per limitare la responsabilità.
Alla morte del de cuius gli eredi succedono alle posizioni giuridiche di quest’ultimo ereditando il suo patrimonio.
Ciò avviene in forza dell’articolo 752 del codice civile, il quale sancisce che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore non abbia disposto diversamente.
Dunque, dal momento dell’accettazione dell’eredità, gli eredi diventano i titolari del patrimonio del de cuius, subentrando alle posizioni giuridiche di quest’ultimo non solo in ordine ai beni, ma anche alle passività.
Ciò genera un rischio per il patrimonio personale dell’erede, il quale, accettando l’eredità in maniera semplice, si fa carico di tutti i debiti del defunto, anche qualora quest’ultimi superino il valore dei beni ereditati.

Quali sono i debiti che non vengono trasferiti del de cuius ai suoi eredi?
Agli eredi non vengono trasferiti i debiti aventi ad oggetto: le sanzioni amministrative e penali ex art. 7 Dg. Lgs.n.472/1997, in quanto sono legate esclusivamente alla condotta posta in essere dal de cuius, gli obblighi alimentari, i quali cessano con la morte del debitore, secondo quanto disposto dall’articolo 433 e seguenti del Codice Civile, i debiti condonati, quelli prescritti, eccetera.
Invece, vengono trasferiti dal de cuius ai suoi eredi i debiti finanziari, ad esempio i mutui, i debiti tributari, ovvero le imposte non versate dal defunto, e, qualora il defunto avesse avuto attività commerciali in corso, gli eventuali debiti maturati verso i fornitori.
Quale strumento può tutelare l’erede dalle conseguenze negative derivanti dall’eredità?
Lo strumento di protezione per il successore è l’istituto previsto dall’art. 484 del codice civile, ovvero l’accettazione con beneficio di inventario, che ha lo scopo di tutelare l’erede dalle conseguenze negative derivanti in termini economici dall’eredità, consentendogli di limitare la sua responsabilità.
Infatti, a differenza dell’accettazione pura e semplice, che determina la confusione tra il patrimonio del de cuius e quello dell’erede, obbligando quest’ultimo al pagamento dei debiti ereditati anche qualora superi l’attivo, l’accettazione con beneficio di inventario, impedendo la confusione del patrimonio dell’erede e quello ereditario, consente la limitazione della responsabilità.
Dunque, in questo caso, l’erede risponde dei debiti fino alla concorrenza dei beni ereditati, evitando di dover pagare debiti con il proprio patrimonio personale.
L’accettazione con beneficio di inventario prevede che il chiamato all’eredità provveda a redigere l’inventario nei termini previsti dalla legge e, successivamente, provveda al pagamento dei debiti ereditati.
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