I coeredi possono sempre domandare la divisione ereditaria.

L’esercizio della facoltà prevista dall’art. 713 è imprescrittibile, tuttavia se vi sono eredi istituiti minori d’età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo se non dopo un anno dal raggiungimento della maggiore età.

Il testatore, inoltre, può disporre che la divisione anche parziale non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio. Il tribunale potrà, tuttavia, disporre consentire la divisione anche prima dei termini suddetti se ricorrono gravi circostanze.

Beni facenti parti dell’eredità; la divisione può aversi anche se la divisione ha per oggetto beni immobili non facilmente divisibili. In tal caso la divisione deve avvenire attribuendo il bene per intero nella porzione del coerede che ha diritto alla quota maggiore o ai coeredi che ne chiedono congiuntamente l’attribuzione ( art. 720 c.c.).

AMICHEVOLE

Quando i coeredi raggiungono un accordo sulle modalità della divisone stipulando il relativo contratto – forma scritta ad substantiam.

GIUDIZIALE
  1. Formazione della massa ereditaria compresi i beni che sono stati donati ai coeredi dal de cuius; se il coerede era debitore del defunto deve imputare alla sua quota il valore del suo debito.
  2. Stima dei beni secondo il loro valore di mercato, il testatore può indicare una persona che effettui la stima che non sia erede o legatario: la divisione proposta da questa persona non vincola gli eredi, se l’autorità giudiziaria, su istanza di taluno di essi, la riconosce contraria alla volontà del testatore o manifestamente iniqua.
  3. Formazione delle porzioni spettanti a ciascun erede ma se il testatore ha indicato le porzioni, queste sono vincolanti per gli eredi; nel caso vi sia ineguaglianza in natura delle quote ereditarie si provvede con un conguaglio in denaro.
  4. Assegnazione o attribuzione delle porzioni. L’assegnazione si ha quando le porzioni sono uguali ed è fatta mediante estrazione a sorte, mentre l’attribuzione si ha quando le porzioni sono diseguali.
TESTAMENTARIA

Effettuata direttamente dal testatore che divide i suoi beni tra gli eredi. NULLA se il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti. Se dalla divisione è stato leso il diritto alla legittima l’atto non è nullo, ma il coerede leso nella sua quota di riserva può esercitare l’azione di riduzione contro gli altri coeredi.

Studio Legale Foschini Pagani