La Donazione è un contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.
Non possono fare donazioni coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni (sia persone fisiche sia persone giuridiche)
Caratteristiche della Donazione
Contratto formale: deve farsi per atto pubblico a mezzo notaio davanti a due testimoni e chi riceve deve dichiarare espressamente che accetta (infatti la donazione può essere rifiutata). Alcune eccezioni: donazioni di cose di modico valore o manuali in cui il requisito della forma è sostituito dalla consegna materiale del bene, donazioni obnuziali (quelle che si fanno gli sposi fra di loro o da altri a favore degli sposi) le quali non richiedono accettazione e diventano nulle (quindi i doni vanno restituiti) se il matrimonio non si celebra oppure viene annullato, donazione indiretta (che raggiunge lo scopo di arricchire l’altra parte senza stipulare un vero e proprio atto di donazione, come ad esempio, il pagamento del debito altrui; ecc.).
Inadempimento Donante
L’inadempimento del donante degli obblighi derivanti dalla donazione è sottoposto, data la natura gratuita dell’atto, ad una disciplina meno rigorosa di quella che vige per ogni altro contratto: la sua responsabilità è limitata all’ipotesi di dolo o colpa grave.
Medesima ratio soggiace agli effetti della donazione, i quali differiscono rispetto a quelli abituali degli altri contratti. In particolare, la garanzia per evizione (in genere naturale negotii) è dovuta solo se il donante l’ha espressamente promessa, se dipende dal dolo o dal fatto personale a lui attribuibile ovvero, nei casi di donazione con oneri per il donatario o di donazione remuneratoria, è dovuta fino alla concorrenza dell’ammontare degli stessi oneri o dell’entità delle prestazioni ricevute dal donante (art. 797 c.c.). Quanto alla garanzia per vizi della cosa, salvo patto speciale, è dovuta solo se il donante sia in dolo (art. 798 c.c.).
Nullità della Donazione
Una DONAZIONE NULLA se:
- Contrasta con una norma imperativa di legge
- Manca di uno degli elementi essenziali
- Ha oggetto illecito o impossibile
La donazione può essere revocata in caso di azione per riduzione di legittima (quando il testatore con la donazione ha leso la quota che spetta per legge ai legittimari). Scopi analoghi alla donazione hanno le c.d. liberalità indirette con cui un soggetto arricchisce comunque il patrimonio di un altro senza però ricorrere allo strumento della donazione (es. il pagamento di un debito altrui, acquisto di un immobile con soldi altrui, vendita di un immobile indicando un corrispettivo simbolico). In tali casi si applica la stessa disciplina delle donazioni e quindi anche queste liberalità indirette sono soggette ad azione di riduzione.
Revoca di una Donazione
Una Donazione può venire revocata in presenza di 2 gravi motivi:
- l’ingratitudine del donatario;
- la sopravvenienza di figli.
È attivabile su iniziativa unilaterale del donante (trattasi di diritto potestativo di togliere efficacia alla donazione nei casi da essa previsti, non occorre alcuna dichiarazione del donatario).
La donazione con riserva di usufrutto
Il donante riserva a sé (o, dopo di lui, ad una o più persone, ma non successivamente) l’usufrutto dei beni donati a proprio vantaggio Cassazione civile sentenza n. 14747 del 19/07/2016.
«Se è necessario stabilire se l’atto di disposizione patrimoniale che il de cuius ha compiuto in vita è lesivo della quota riservata ai legittimari, la donazione con riserva di usufrutto va calcolata come donazione in piena proprietà»
I rischi della Donazione di Immobili
Sempre più spesso le famiglie ricorrono allo strumento della donazione degli immobili presenti nel patrimonio di famiglia. Tante volte è una strada per anticipare l’eredità ai figli già grandi oppure per risolvere per tempo le questioni del passaggio generazionale. Non molti sanno però che l’immobile donato può rivelarsi una vera e propria trappola. Sia per l’erede, sia per chi successivamente acquisterà la casa o l’appartamento donato.
Un rischio lungo 20 anni
Un immobile donato dovrà fare i conti per 20 anni con il rischio che un qualche erede, escluso a suo tempo dal lascito, si possa fare avanti per far valere il proprio diritto di fronte alla legge. Il codice prevede diverse casistiche. Se il giudice gli darà ragione, allora l’immobile tornerà nel patrimonio di chi l’ha donato per poi essere correttamente suddiviso. Vuol dire che l’acquirente che ha nel frattempo comprato quell’immobile perderà tutto il capitale investito comprese le spese affrontate per l’operazione di compravendita. Anche l’erede però rischia perché un immobile donato difficilmente potrà essere ceduto a prezzo di mercato.
Inoltre le banche non concedono mutui su questo tipo di immobili.
Tutele
• Le verifiche prima dell’acquisto
Occorre cercare tra gli atti relativi all’immobile quali siano stati i passaggi negli ultimi 20 anni. Per farlo basta ottenere una visura catastale. È un atto che di solito esegue il notaio. Per una verifica fai-da-te basta consultare il catasto.
• Polizza assicurativa
Che tenga indenne il proprietario (che ha comprato dal donatario) e il creditore titolare di ipoteca su un immobile di provenienza donativa dai danni che potrebbero subire per la restituzione degli immobili ai legittimari.
Aspetti fiscali delle Donazioni
Le donazioni sono soggette alla disciplina tributaria prevista dalla legge n. 286/2006 (che ha sostituito il precedente regime introdotto nel 2001). Ai fini del calcolo dell’imposta, le aliquote applicabili variano in base al grado di parentela (o affinità) esistente tra il donante e il donatario (dal 4% oltre la franchigia di 1.000.000 di euro se i beneficiari sono il coniuge o i parenti in linea retta, al 6% oltre la franchigia di 100.000 euro per i beneficiari di secondo grado; fino all’8% senza franchigia per gli altri soggetti).
Se la donazione ha per oggetto beni immobili, occorre sostenere anche il pagamento dell’imposta ipotecaria (nella misura del 2% del valore catastale del bene) e di quella catastale (nella misura dell’1% del valore), tuttavia le aliquote si riducono alla misura fissa di euro 168,00 per ciascuna imposta, qualora ricorrano per il donatario i requisiti per le agevolazioni “prima casa”.
Determinate fattispecie di donazioni (di beni culturali, di beni strumentali in comuni montani, ecc.), anche a favore di soggetti diversi da persone fisiche (enti, fondazioni, province, ecc.) possono usufruire di trattamenti fiscali particolari.
Cass. Civ., Sez. V, 6674/2016
«Ai fini tributari i trasferimenti immobiliari posti in essere tra coniugi o tra parenti in linea retta si presumono donazioni se l’imposta dovuta per il trasferimento risulti inferiore a quella applicabile in caso di trasferimento a titolo gratuito. Tale presunzione può essere vinta solo attraverso la prova contraria, posta a carico del contribuente, che può essere fornita con qualsiasi mezzo. Di talché in difetto dell’anzidetta prova contraria, consistente nell’effettivo pagamento del corrispettivo, l’atto deve presumersi a titolo gratuito e, dunque, non assoggettabile ad IVA ma ad impostadi registro»
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Salvo rare eccezioni le banche rifiutano di concedere MUTUI su immobili che hanno osservato trasferimenti di proprietà in questo modo.
Studio Legale Foschini Pagani