Innanzi tutto occorre distinguere la questione delle penali contrattuali per difforme qualità del prodotto dal risarcimento del danno dovuto per la violazione delle garanzie dovute dal venditore/produttore oppure dal risarcimento del danno cagionato da prodotto difettoso.
Nel primo caso, infatti, si tratta di un elemento contrattuale liberamente determinabile dalle parti, la cui legittimità trova quale unico limite la legislazione sulla subfornitura laddove sanziona le clausole contrattuali imposte per abuso di dipendenza economica.
Gli altri due casi, viceversa, attengono ai rapporti tra produttori/venditori e clienti finali (che possono essere consumatori oppure altre imprese): la conoscenza dei meccanismi e dei termini stabiliti per il riconoscimento dell’obbligo al risarcimento del danno può essere utile per valutare la congruità delle penali.
Per prima cosa dobbiamo distinguere tra vendita in Italia e all’estero.
Vendita all’estero
Nella compravendita internazionale le parti sono libere di scegliere quale diritto applicare al loro rapporto. In caso di controversie, tali norme sostituiranno le eventuali lacune del contratto e regoleranno i diritti e i doveri di ciascuno.
Il diritto applicabile può essere la legge italiana in materia di compravendita, o la legge in vigore nel Paese della controparte se le parti lo hanno convenuto.
Il diritto applicabile può comprendere la Convenzione di Vienna del 1980 in materia di compravendita internazionale (se i Paesi a cui appartengono le parti l’hanno ratificata e sempre che le parti non l’abbiano esplicitamente esclusa). Essa permette di avere un diritto comune che determini i diritti di compratore e venditore.
Nel silenzio del contratto, il giudice determina quale sia la legge applicabile. Ciò avviene con frequenza in quanto è tuttora diffusa la prassi di scambiare solo ordini e conferme d’ordine, senza disciplinare altri aspetti che possono divenire rilevanti nell’esecuzione del contratto.
In alcuni casi la determinazione del diritto applicabile può comportare differenze fondamentali, ad esempio per stabilire la validità del termine per i reclami.
La Convenzione di Vienna, infatti, al pari di molti diritti nazionali stranieri, si riferisce a un periodo “breve” o “ragionevole”. Questa indeterminatezza dovrebbe servire a valutare, nel caso specifico, se il termine sia compatibile con il settore merceologico e le circostanze del caso.
Vendita in Italia
Nel diritto italiano, invece, il termine per il reclamo è di otto giorni dalla scoperta dei vizi e di 30 giorni dalla scoperta delle mancanze di qualità (garanzia ulteriore che può essere aggiunta alla normale garanzia e secondo la quale, durante un certo periodo, le merci restano adatte al loro uso normale o a un uso speciale o conservano qualità o caratteristiche specifiche).
Sia la Convenzione di Vienna sia i diritti stranieri in generale sono però univoci nel prescrivere la necessità che il reclamo sia immediato in caso di vizi riscontrabili agevolmente.
L’art. 38 specifica che “il compratore deve esaminare le merci o farle esaminare entro il termine più breve possibile, come permesso dalle circostanze”.
Ciò significa che esiste un onere, anche a livello internazionale, di procedere al controllo della merce alla consegna o al più tardi, se la merce è rispedita a un altro destinatario e ciò è noto al venditore, tale dovere incomberà al destinatario finale.
L’art. 46 della Convenzione prevede che “Se le merci non sono conformi al contratto, il compratore può esigere dal venditore la sostituzione soltanto se:
- il vizio di conformità costituisce una violazione essenziale
- se tale sostituzione è chiesta nel momento della denuncia del vizio di conformità o entro un termine ragionevole dalla denuncia.”
I doveri relativi alla garanzia per vizi potrebbero variare in ragione del mercato di destinazione e delle leggi, a volte inderogabili, ivi vigenti.
È noto infatti che il consumatore gode in molti paesi di una tutela maggiore rispetto al professionista.
In particolare in Italia il Codice del Consumo prevede che oltre alla garanzia relativa al difetto di qualità del bene compravenduto esista anche il diritto del consumatore a vedersi risarcito il danno cagionato dal prodotto difettoso.
In questo caso l’art. 125 stabilisce che:
- Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile.
- Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravita’ sufficiente a giustificare l’esercizio di un’azione giudiziaria.
I termini sono, quindi, molto più ampi rispetto a quelli previsti in via ordinaria per la vendita.
In base alla giurisprudenza prevalente il venditore può fissare dei massimali al risarcimento del danno dovuto ai vizi del prodotto, a condizione che la limitazione non riguardi il caso di responsabilità civile per danni alle persone o non si sostanzi in un indennizzo simbolico o irrisorio. Un caso a parte è costituito dal sistema americano e di tutti quei paesi che adottano l’istituto del danno punitivo).
In questi paesi infatti alla funzione risarcitoria, tipica della sanzione per illecito civile, si sovrappone una funzione punitiva, tipica della sanzione penale. La finalità dell’istituto viene ravvisata nell’affiancare il normale risarcimento quando questo è ritenuto insufficiente allo scopo di punire l’autore dell’illecito; fungere da efficace deterrente nei confronti di altri potenziali trasgressori (e dello stesso autore dell’illecito, che potrebbe reiterarlo); premiare la vittima per l’impegno profuso nell’affermare il suo diritto giacché, in questo modo, ha contribuito anche al rafforzamento l’ordine legale; ristorare la vittima per il pregiudizio subito.
Il riconoscimento del maggiore risarcimento così come la determinazione della sua entità sono rimessi alla discrezionalità del giudice.
Tuttavia occorre osservare che i requisiti che l’attore deve soddisfare per ottenere un risarcimento dei danni punitivi sono piuttosto restrittivi e le sentenze di condanna per danni punitivi sono molto rare (pari al 3% circa del totale).
Peraltro in rare occasioni i risarcimenti hanno superato 3 volte i danni riparatori veri e propri (quelli che assomigliano di più al concetto di danno risarcibile in Italia).
Tali circostanze devono essere tenute presenti al momento della stipula di polizze assicurative, perché il rischio effettivo è normalmente più basso di quello che si crede.