Ogni giorno si sente parlare di associazioni e fondazioni che svolgono attività a favore di una comunità o di un gruppo di persone più o meno definito. Sebbene a prima vista si possono confondere, dal punto di vista giuridico-sostanziale parliamo di entità con caratteristiche peculiari differenti.
Partiamo dalla differenza tra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute.
In entrambi i casi, si parla di un’organizzazione collettiva che ha come scopo il perseguimento di finalità non economiche.
La principale differenza tra i due tipi di associazioni è individuabile nel riconoscimento della personalità giuridica, che si ottiene alla fine di uno specifico iter. A tal proposito, la richiesta di riconoscimento come persona giuridica viene presentata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, D.P.R. 361/2000, alla Prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell’ente, unitamente all’atto costitutivo e statuto. Si sottolinea, tuttavia, che nel lasso di tempo fra la stipula dell’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, l’associazione già esiste e può operare, ma come associazione non riconosciuta.
Ordinamento delle associazioni non riconosciute
Con l’art. 36 c.c. (“Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute”) il nostro ordinamento ammette l’esistenza delle associazioni non riconosciute, cioè prive di personalità giuridica poiché non hanno ottenuto (o voluto ottenere) tale riconoscimento.
Le associazioni non riconosciute, sia per i costi contenuti che per le formalità ridotte, rappresentano un istituto molto utilizzato per il perseguimento di uno scopo comune, culturale, ideale o altruistico (i partiti politici e i sindacati sono costituiti nelle forme delle associazioni non riconosciute).
Le principali differenze tra associazione riconosciuta e associazione non riconosciuta
Altra differenza consiste, nell’atto costitutivo. In entrambi i casi si parla di un atto di autonomia che si concretizza in un contratto. Tuttavia, mentre per le associazioni riconosciute lo statuto deve avere la forma dell’atto pubblico, per quelle non riconosciute questa forma non è richiesta. Le associazioni non riconosciute, infatti, possono essere costituite anche con semplice scrittura privata o addirittura oralmente (diversamente da quanto previsto dall’art. 14, comma 1, c.c.).
Alla personalità giuridica è legata un’altra differenza: la capacità patrimoniale. Le associazioni riconosciute, proprio in virtù del loro riconoscimento, godono di un proprio patrimonio, motivo per cui si parla di autonomia patrimoniale perfetta. Invece, le associazioni non riconosciute, sebbene siano prive di personalità giuridica, hanno comunque una loro soggettività che permette loro di essere titolari di un fondo comune (art. 37 c.c.), rispondere in proprio delle obbligazioni assunte e possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali è conferita la presidenza o la direzione (come le associazioni riconosciute). Infatti, l’ordinamento riconosce le associazioni prive di personalità giuridica titolari di un’autonomia patrimoniale imperfetta in quanto i debiti dell’ente producono effetti anche sul patrimonio delle persone fisiche che hanno contrattato ed effettuato l’operazione in nome e per conto dell’ente. (artt. 38, 40 e 41 c.c.).
Anche l’organizzazione interna differisce tra i due tipi di associazioni.
Se nell’associazione riconosciuta l’ordinamento interno per legge deve prevedere almeno l’assemblea degli associati e gli amministratori (altri organi possono essere previsti dallo statuto), in quelle non riconosciute l’ente è retto dagli accordi degli associati (art. 36, comma 1, c.c.), che possono pertanto regolarne il funzionamento come meglio credono, nei limiti dei principi generali del nostro ordinamento.
Le Fondazioni
Passiamo ora alle fondazioni: organizzazioni stabili che si avvalgono di un patrimonio per il perseguimento di uno scopo non economico. In tal senso, è pacifico (Cass. 16927/2007, Cass. 10258/2007) che la fondazione possa svolgere anche un’attività di impresa, organizzata per la produzione e lo scambio di beni o servizi, o per ricavarne utili da destinare allo scopo proprio, o per realizzare immediatamente il proprio scopo istituzionale.
Le fondazioni rappresentano la possibilità dei cittadini ed imprese di destinare risorse finanziarie a fini di utilità sociale. È proprio per tale motivo che le fondazioni sono dotate di un patrimonio, destinato a consentire loro la realizzazione delle proprie finalità. È quindi necessario che il fondatore ponga in essere un atto di dotazione, in forza del quale si spoglia gratuitamente, in modo definitivo ed irrevocabile, della proprietà di beni a favore della fondazione, con il vincolo di destinazione degli stessi al perseguimento dello scopo indicato.
Le principali differenze tra Associazioni e Fondazioni
Dalle proprie caratteristiche discendono una serie di differenze con le associazioni.
Una prima differenza con le associazioni (riconosciute e non) si individua nell’atto costitutivo, che nel caso delle fondazioni non si concretizza in un contratto, bensì in un atto unilaterale, il c.d. atto di fondazione. Questo, a sua volta, potrà essere sia un atto inter vivos (caso in cui, come per le associazioni riconosciute, dovrà avere la foma dell’atto pubblico ex art. 14, comma 1, c.c., come per le associazioni riconosciute) oppure mortis causa – testamento – ex art. 14, comma 2, c.c.).
A tal proposito, si sottolinea la prevalenza dell’elemento soggettivo per le associazioni e dell’elemento oggettivo per le fondazioni. L’art. 16, comma 1, c.c. stabilisce che l’atto costitutivo e lo statuto devono determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, mentre per le fondazioni devono determinare i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. Per le associazioni, dunque, l’elemento centrale è la presenza di una pluralità di associati, mentre nelle fondazioni domina il patrimonio (privato) vincolato ad uno scopo di pubblica utilità.
Un’altra differenza risiede nel possesso o meno della personalità giuridica. A differenza delle associazioni, che possono averla o meno, le fondazioni, invece, devono essere sempre riconosciute dal nostro ordinamento e sottostanno alle medesime regole previste per le associazioni riconosciute: sia le fondazioni che le associazioni riconosciute ottengono la personalità giuridica nel momento in cui questa viene loro concessa dalla autorità competente (prefettura della provincia ove l’ente ha sede) che autorizza l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Con ciò si sottolinea che le fondazioni presentano sempre una situazione di autonomia patrimoniale perfetta, motivo per cui il patrimonio personale del fondatore risulterà pertanto del tutto distinto rispetto a quello della fondazione.