La firma del verbale di conciliazione sindacale nelle sedi protette.
La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro si è recentemente pronunciata sul tema delle sedi presso cui deve avvenire la sottoscrizione di un verbale di conciliazione sindacale da parte del lavoratore.
Il caso
Un privato cittadino ricorreva contro la società ex datrice di lavoro per chiedere l’accertamento e la declaratoria di nullità del verbale di conciliazione sindacale sottoscritto tra le Parti.
La sottoscrizione del suddetto verbale avveniva presso la sede aziendale della società e alla presenza del rappresentante sindacale, con la previsione di una successiva ratifica con le modalità inoppugnabili indicate negli artt. 410 e 411 c.p.c., che tuttavia non veniva effettuata.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello accoglievano i motivi di ricorso del lavoratore, con conseguente declaratoria di nullità del verbale di conciliazione sottoscritto tra le Parti.
La questione, a seguito di ricorso proposto dalla società, giungeva in Cassazione la quale, con la sentenza n. 10065 del 15 aprile 2024, ha esaminato il tema delle sedi protette presso cui deve avvenire la sottoscrizione di un verbale di conciliazione sindacale.
Le sedi protette, quali sono i luoghi validi
L’ultimo comma dell’art. 2113 c.c. individua in modo analitico i luoghi qualificabili come sedi protette ai fini della valida sottoscrizione di un verbale di conciliazione: la sede giudiziale, le commissioni di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro – ora Ispettorato del Lavoro –, le sedi sindacali e i collegi di conciliazione e arbitrato.
Tali sedi hanno una funzione di protezione del lavoratore il quale, per poter validamente riflettere sulla convenienza di una rinuncia o di una transazione, deve trovarsi in un luogo neutro che gli possa garantire la libera determinazione del consenso e l’assenza di qualsivoglia condizionamento.
Nel caso di specie, a causa della mancata successiva ratifica, il requisito della firma del verbale presso una sede protetta non è stato ritenuto soddisfatto.
In altre parole, la presenza del rappresentante sindacale al momento della sottoscrizione del verbale non è da sola condizione sufficiente a garantire la massima protezione per il lavoratore.
Il principio di diritto espresso dalla Cassazione
La Suprema Corte, con la recentissima sentenza n. 10065 del 15 aprile 2024, ha condiviso i principi espressi dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, respingendo il ricorso promosso dalla società.
Tale pronuncia ha stabilito che, in mancanza di una successiva ratifica del verbale di conciliazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c., i luoghi selezionati dal legislatore assumono carattere tassativo e non possono essere in alcun modo derogati nell’ottica di tutela del lavoratore.
Nel caso di specie, pertanto, la sede aziendale non può essere ritenuta una sede protetta, in quanto priva del requisito di neutralità indispensabile a garantire, unitamente all’assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore.
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