Il compratore può rivendere un software come usato?
Con la sentenza UsedSoft GmbH c. Oracle International Corp., n. C-128/11 del 3 luglio 2012 la Grande Sezione della Corte di Giustizia europea ha, in linea di principio, ritenuto legittima la vendita di licenze software usate.
Il caso che ha dato origine alla pronuncia riguardava l’attività dell’azienda UsedSoft, consistente nella compravendita di licenze di utilizzazione al fine di rivenderle nel mercato parallelo dell’usato.
Citata in giudizio in Germania da un’impresa di sviluppo di programmi per computer, la UsedSoft si difende fino in Cassazione, la quale rinvia la questione alla Corte di Giustizia europea per ottenere risposta alla seguente domanda pregiudiziale: il titolare del diritto d’autore su un software ne può impedire la successiva commercializzazione oppure, come succede ad esempio con i libri e i dvd, il compratore può rivenderlo?
Una doverosa premessa
Prima di esaminare la decisione della Corte è doverosa una breve premessa sulla normativa europea in materia di tutela del diritto d’autore e, in particolare, sul diritto di distribuzione e sul suo esaurimento.
Il Trattato sul diritto d’autore approvato nel 2000 dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale stabilisce all’art. 4 che “I programmi per elaboratore sono protetti in quanto opere letterarie ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di Berna”: da questa previsione consegue l’applicabilità anche del diritto di distribuzione sancito dall’art. 6, secondo il quale “Gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle loro opere originali o di copie delle stesse”.
Il secondo comma del medesimo articolo disponeva infine il principio del’”esaurimento” del diritto di distribuzione dopo la prima vendita dell’opera, lasciando tuttavia la determinazione delle sue concrete modalità di implementazione all’autonomia dei singoli Stati.
L’Unione Europea infatti, che già aveva disciplinato la materia con la direttiva n. 250 del 1991, attuata in Italia col decreto legge n. 518 del 1992, ha poi provveduto ad una sua ulteriore armonizzazione con la direttiva n. 24 del 2009 (Direttiva europea relativa alla tutela giuridica dei programmi per computer), volta a garantire l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri del diritto d’autore in ambito informatico.
Diritto d’autore in ambito informatico
La questione interpretativa portata all’attenzione della Corte di Giustizia verteva infatti proprio sul paragrafo 2 dell’art. 4 e sul paragrafo 1 dell’art. 5 della direttiva da ultimo citata. Il giudice europeo ha allora risposto stabilendo anzitutto che l’articolo 4, paragrafo 2 deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della copia di un programma per computer si esaurisce quando il titolare del diritto d’autore, che ha autorizzato, anche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico via internet, ha anche conferito il diritto di utilizzo senza limiti di durata della copia, a fronte però del pagamento di un corrispettivo, volto a conferirgli una remunerazione corrispondente al suo valore economico.
In breve, nel momento in cui il titolare del diritto d’autore sul software ne vende, alle condizioni di cui sopra, una copia, perde il diritto di controllarne la successiva diffusione e di percepirne il relativo compenso.
In secondo luogo, se l’acquirente vuole rivendere la licenza di utilizzazione del software e, di conseguenza, anche la copia di quest’ultimo, il secondo acquirente, al pari di ogni eventuale acquirente successivo, potrà avvalersi dell’esaurimento del diritto di distribuzione e beneficiare del diritto di riproduzione previsto dal primo paragrafo dell’art. 5.
Pertanto, il legittimo titolare della licenza di quella copia del programma sarà sempre l’ultimo acquirente.
Ciò significa che non solo non saranno valide eventuali clausole volte ad escludere la rivendita della licenza, ma anche che il compratore finale acquista il diritto all’aggiornamento e alla manutenzione del programma.
Nessuna distinzione per il software distribuito su supporto o via download
La Corte ha sostanzialmente stabilito l’irrilevanza del nome assegnato all’accordo che trasferisce il diritto di utilizzazione di un software a tempo indeterminato a fronte del pagamento di una flat fee: il contratto dovrà infatti considerarsi una compravendita. Il venditore dovrà quindi cancellare dai suoi dispositivi le copie del software, e il compratore dovrà accertarsi di stare acquistando dal legittimo proprietario.
Da ultimo, occorre sottolineare come il giudice europeo abbia affermato che “il download di una copia di un programma per elaboratore e la conclusione di un relativo contratto di licenza di utilizzazione costituiscono un tutt’uno indivisibile infatti, il download di una copia di un programma per elaboratore è privo di utilità qualora la copia stessa non possa essere utilizzata dal detentore”.
Questo principio comporta allora l’abolizione di qualsivoglia distinzione, formatasi nella prassi, tra la cessione di un software via internet o per il tramite di un supporto informatico tangibile.