SE TRASFERISCO L’AZIENDA COSA SUCCEDE AI CONTRATTI CHE HO STIPULATO PER L’ESERCIZIO DELL’IMPRESA?

Con il trasferimento d’azienda, l’acquirente subentra all’imprenditore cedente nei rapporti giuridici preesistenti, con effetti e conseguenze differenti in base ai singoli rapporti e contratti pendenti, predeterminati ex lege in alcuni casi e rimessi alla volontà pattizia in altri.

Diviene, perciò, di grande importanza, al momento dell’alienazione, delineare chiaramente se – ed eventualmente come – si produce l’effetto successorio.

Cos’è il Trasferimento d’Azienda

Nella prassi commerciale è frequente sentire parlare di “trasferimento d’azienda”, inteso come la cessione dell’impresa finalizzata a permetterne ad un terzo la continuazione, trattandosi di un’operazione che si verifica ogni volta in cui muta il titolare dell’attività, in seguito ad una cessione.

Trasferimento d'impresa

Pertanto, “…la nozione di trasferimento d’azienda rilevante ai sensi dell’art. 2112 c.c. si identifica come qualsiasi operazione che comporti, indipendentemente dal trasferimento di proprietà dei beni aziendali, il mutamento, anche parziale, nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità” (Cass. sent. n. 10348/2002).

Il trasferimento avviene generalmente a titolo oneroso, seppur ammettendosene anche la disposizione a titolo gratuito, e differentemente dalle ipotesi di concessione in godimento (usufrutto, affitto o comodato), l’alienante perde la titolarità e la proprietà del complesso aziendale, che vengono acquisite dall’acquirente.

Si ricordi che la preesistenza della realtà produttiva anteriormente all’alienazione è condizione necessaria ed imprescindibile affinché il trasferimento possa realizzarsi, pertanto, “…l’azienda deve inerire a una realtà produttiva preesistente autonoma e funzionale…” (Cass. sent. n. 27286/2008).

In altre parole, si ha trasferimento d’azienda solo allorquando il cessionario acquista un’azienda già avviata e in grado di svolgere un’attività imprenditoriale.

Conseguenze sui contratti del trasferimento d’azienda

La cessione del complesso aziendale produce rilevanti conseguenze sui molteplici rapporti giuridici preesistenti e connessi all’esercizio dell’attività d’impresa, sintetizzate nitidamente da una pronuncia della Corte di Cassazione, per la quale “…sono trasferiti i beni facenti parte del complesso aziendale, sono ceduti i contratti con la clientela, il personale continua a lavorare per il nuovo datore di lavoro, o viene riassunto, senza soluzione di continuità tra i due rapporti di lavoro, vengono mantenuti lo stabile ed il luogo di lavoro e viene svolta la medesima precedente attività del cedente o un’attività comunque analoga” (Cass. sent. n. 10193/2002).

La regola generale è quella dettata dall’art. 2558 c.c. e prevede che l’acquirente subentri automaticamente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’impresa, ad eccezione di quelli aventi carattere personale, ai quali si aggiungano quelli aventi ad oggetto prestazioni già concluse e quelli rispetto ai quali le parti abbiano, con espressa pattuizione, escluso l’effetto successorio. Ciò trova conferma nella tesi giurisprudenziale espressa in un’ordinanza della Corte di Cassazione del giugno 2018, ove si legge che “…il subentro automatico del cessionario in tutti i rapporti contrattuali a prestazioni corrispettive, non aventi carattere personale, si applica soltanto ai cosiddetti “contratti di azienda” (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all’imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale) e ai cosiddetti “contratti di impresa” (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti all’organizzazione dell’impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione e quelli di appalto)” (Cass. ord. n. 15065/2018).

Tale applicazione della norma non presenta, comunque, carattere inderogabile, infatti le parti (cedente e cessionario) possono pattuire diversamente, anche relativamente ai cosiddetti “contratti di impresa e di azienda”, al momento della stipula del trasferimento d’azienda, facendo venir meno l’effetto successorio per uno o più di essi. Inoltre, la successione in determinati contratti può essere preclusa ab origine, quando l’imprenditore ed il terzo hanno inserito un’apposita clausola, in forza della quale, in caso di successiva alienazione dell’azienda da parte dell’imprenditore, il contratto si scioglierebbe, non proseguendo con l’acquirente del complesso aziendale.

Ad esempio, ipotizzando un contratto di somministrazione, se è pattuita una clausola di esclusiva a favore del soggetto avente diritto alla somministrazione con divieto di cessione dell’esclusiva, in caso di trasferimento d’azienda, esso non si applicherà a questo contratto, salva la possibilità di un’espressa pattuizione in deroga al divieto di cessione.

A differenza dell’ipotesi generale della cessione del contratto ex art. 1406 c.c., nel caso di trasferimento d’azienda è rilevante la conseguenza che si produce nei confronti del terzo ceduto. Difatti, la cessione d’azienda prescinde totalmente dalla volontà, tacita o espressa, di quest’ultimo, non essendo richiesto il suo consenso ai fini del perfezionamento dell’operazione ed evidenziandosi così il favor legislativo alla circolazione dei complessi aziendali.

Tale previsione, potenzialmente pregiudizievole per il terzo ceduto, è parzialmente mitigata dal diritto di recesso riconosciutogli, esercitabile entro tre mesi dal ricevimento della notizia del trasferimento, purché in presenza di giusta causa e fatta salva la responsabilità della parte alienante.

Per “giusta causa” sostanzialmente si intendono tutti i mutamenti di circostanze che si configurino come rilevanti nella valutazione di convenienza di un contratto: ad esempio, può costituire giusta causa di recesso un cambiamento relativo all’organizzazione aziendale, capace di influire sulla qualità dei prodotti forniti al terzo o una riduzione delle garanzie prestate dal cessionario circa il regolare adempimento delle obbligazioni contratte.

Appurato che l’acquirente dell’azienda subentra in tutti i rapporti giuridici inerenti all’esercizio dell’attività d’impresa, merita una menzione specifica il tema della successione nei crediti e dei debiti aziendali. La giurisprudenza è pressoché unanime nel ritenere che la trasmissione dei crediti sia automatica, salva espressa previsione contraria delle parti. Difatti, “…la cessione dell’azienda ha carattere unitario ed importa il trasferimento al cessionario, insieme a tutti gli elementi costituenti l’universitas e senza necessità di una specifica pattuizione nell’atto di trasferimento, di tutti i crediti inerenti alla gestione dell’azienda ceduta. Presupposto della cessione del credito è, in tal caso, la sua inerenza alla gestione dell’azienda” (Cass. sent. n. 13319/2015). Per quanto concerne, invece, i debiti dell’azienda ceduta, è stabilito che l’alienante non sia liberato dai debiti sorti anteriormente al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito. Affinché la norma si applichi è, tuttavia, necessario che detti debiti risultino dai libri contabili obbligatori.

Dottrina e giurisprudenza si sono a lungo interrogate relativamente alla possibilità o meno di applicare in modo automatico l’effetto successorio anche ai debiti aziendali, al verificarsi della condizione summenzionata, ovvero se serva un’espressa pattuizione delle parti. L’annosa questione è stata risolta con un’importante pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, per mezzo della quale si è estesa la successione automatica dell’acquirente anche ai rapporti debitori, “…solo se risultanti dai libri contabili obbligatori o, in via alternativa, se l’acquirente abbia contrattualmente assunto l’accollo di tutte le passività aziendali” (Cass. S.U. sent. n. 5054/2017). Ciò premesso, il cedente resterà comunque obbligato in solido con l’acquirente, posto che non si verifica anche il trasferimento della posizione debitoria sostanziale, salvo espressa liberazione da parte del terzo creditore.

Ulteriore effetto derivante dalla cessione d’azienda è il divieto di concorrenza previsto dall’art. 2557 c.c. e gravante sull’imprenditore, il quale non potrà per i cinque anni successivi avviare o rilevare un’attività d’impresa concorrente con quella da lui ceduta, preservandosi così l’avviamento ceduto al cessionario.

Interessante è anche ciò che si verifica quando il cedente non è proprietario dell’immobile dove si svolge l’attività aziendale e questo gli è stato concesso in godimento mediante un contratto di locazione. In tal caso l’art. 36 della legge n. 392/1978 (cd. “Legge sull’equo canone”) statuisce che l’imprenditore che cede l’azienda può sublocare l’immobile ovvero cedere anche il contratto di locazione, dandone comunque comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata a/r (o altro strumento equipollente), ferma restando la facoltà del proprietario-locatore di proporre opposizione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, in presenza di gravi motivi.

Infine, giova rilevare che accanto alla disciplina generale di cui all’art 2558 c.c., ne esiste una speciale prevista per alcune tipologie contrattuali, tra le quali i contratti di lavoro dipendente, per i quali è stabilita una particolare tutela. È, infatti, stabilito che in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continui con il cessionario, con il riconoscimento dei diritti e dei trattamenti economici e normativi già maturati dal dipendente, non sussistendo alcuna autonomia negoziale tra le parti contraenti relativamente al lavoro dipendente (art. 2112 c.c.).

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