Protocollo prefettizio per la riduzione del disagio abitativo
Gentili Colleghi,
richiamata la circolare n. 1/2019, comunichiamo che il 21 febbraio 2019 il Consiglio dell’Ordine, d’intesa con la Prefettura ed unitamente al Tribunale di Bologna, alla Città Metropolitana di Bologna, ai comuni della Provincia di Bologna, alla Regione Emilia-Romagna, ai sindacati e alle associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, ha sottoscritto il nuovo Protocollo prefettizio sulle misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo.
Il nuovo Protocollo sostituisce il precedente ed avrà validità dal 21 febbraio 2019 al 31 dicembre 2020.
Preso atto che a livello statale sono diminuiti gli stanziamenti per il fondo destinato alle risorse necessarie al finanziamento delle misure di sostegno, conseguentemente a tale riduzione, la Giunta Regionale Emilia-Romagna, pur decidendo di confermare le misure di sostegno anche per il 2019, con la delibera n. 1871 del 12 novembre 2018, ha limitato le risorse di cui al fondo morosità incolpevole ai soli comuni ad alta tensione abitativa (ATA): Bologna, Anzola Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo Emilia, Imola, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa, escludendo le misure di sostegno per i comuni ad alto disagio abitativo (ADA), che pertanto, differentemente dal precedente Protocollo, non potranno più sostenere il disagio abitativo, per assenza di risorse economiche, e che quindi saranno esclusi dall’applicazione del Protocollo per il futuro.
In sede di tavolo tecnico ed anche di sottoscrizione del Protocollo è stata rappresentata alle autorità regionali competenti la criticità della scelta, specie in un periodo nel quale, ad un generale calo dei procedimenti di sfratto per morosità nel Comune di Bologna, vi è invece un aumento di sfratti nella Provincia ed anche in comuni non ATA, ma ADA. La Regione è sensibilizzata a dotare il fondo di maggiori risorse di sostegno, affinchè in una futura revisione del Protocollo possano nuovamente rientrare i comuni ADA, cui comunque, sono destinate le risorse residue in dotazione nel precedente fondo, “per i soli provvedimenti in itinere alla data di sottoscrizione del presente Protocollo” (dies ad quem: 21 febbraio 2019).
Nel nuovo Protocollo non sono state modificati i limiti di accesso dei beneficiari (art. 3), né l’entità economica delle misure di sostegno per i procedimenti di sfratto non ancora convalidati (art. 4) ovvero per il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio (art. 6) e neppure l’entità del contributo economico concesso per il cd. “accompagnamento alla ricerca di una soluzione abitativa alternativa” nei comuni ATA.
In base ad una convenzione sottoscritta tra la Città Metropolitana ed A.C.E.R., competerà a quest’ultimo ente la gestione delle risorse del fondo di salvaguardia dei comuni non ATA (art. 2).
Vengono definiti tempi certi per l’erogazione dei contributi in linea con i criteri di speditezza della pubblica amministrazione.
In linea con i criteri di adeguata informativa ed aggiornamento, sarà cura dell’Ordine e della Fondazione organizzare un evento formativo di approfondimento.
Cordiali saluti
il Consigliere delegato
avv. Saverio Luppino